Fronte parco 2 giugno in luzzatti terreno edificabile Particella 501 - zona per attivita' terziarieLe zone per attività terziarie sono destinate a determinare la concentrazione di unità locali e di Enti dell'Amministrazione operanti nel settore terziario a livello urbano e metropolitano.In tali zone sono consentiti: insediamenti destinati al commercio all'ingrosso e ai trasporti extraurbani su strada e alle attività ausiliarie ai trasporti, limitatamente agli ambienti di rappresentanza ed agli uffici, nonché al commercio al minuto, agli alberghi e ai pubblici servizi, alle attività ausiliarie del commercio, alle attività di comunicazioni, credito, assicurazioni, gestioni finanziarie, servizi per la igiene e la pulizia, servizi dello spettacolo, produzione e distribuzione del gas ed acqua (limitatamente agli uffici), pubblica amministrazione e studi professionali ed attività similari, frammista alla residenza nella misura massima del 50% del volume ammesso, misura percentuale calcolata come media all'interno dei comparti. In queste zone è obbligatoria l'approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni, le quali devono redigersi mediante progetto planovolumetrico unitario definito sotto il profilo architettonico, espresso attraverso il disegno generale dell'impianto e dimostrato mediante sezioni e planimetrie dei vari livelli, prospettive di insieme, «linee» di attacco a terra e di colmo del complesso degli edifici e particolari architettonici idonei a caratterizzare l'insieme, disegno delle aree libere da costruzioni e destinate a spazi pubblici, privati o privati di uso pubblico, progetto del verde e della viabilità generale e secondaria.I piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate dovranno, inoltre, precisare i raggruppamenti delle singole aree ai fini della unitarietà dell'intervento edilizio.Su queste aree saranno ammessi, successivamente alla approvazione del piano particolareggiato o delle lottizzazioni convenzionate, interventi con progetti edilizi che ne rispettino le caratteristiche urbanistiche e architettoniche.L'indice di fabbricabilità territoriale per l'intera superficie dei singoli comprensori è di 5 mc/mq..A norma dell'art. 5, comma 1°, n.2 del d.M. 2-4-68 devono essere previsti spazi, escluse le sedi viarie, in misura non inferiore a 80 mq. X 100 mq. Di superficie lorda di pavimento con destinazione terziario - direzionale; inoltre, devono essere reperiti i servizi di quartiere per gli abitanti insediati, nella misura di 20 mq. Per abitante, se la zona è parzialmente utilizzata per destinazioni residenziali.Gli spazi, nella misura precisata di 80 mq. X 100 mq. Di superficie lorda di pavimento, devono destinarsi almeno per il 15% a verde condominiale e almeno per il 50% a parcheggi. Questi ultimi possono essere coperti, interrati, a più livelli o realizzati in altre forme particolari: gli spazi relativi si aggiungono a quelli previsti nell'art. 18 della legge 765 ed alle autorimesse previste nel precedente art. 22.Le quantità di spazi liberi e di autorimesse previsti nel comma precedente, si dimezzano nel caso in cui gli insediamenti direzionali - terziari sono il risultato del completamento di abitati esistenti e, comunque, ubicate nelle zone omogenee B, mentre i parcheggi a norma dell'art. 18 della legge 765 restano inalterati.Le prescrizioni per gli insediamenti previsti nel presente articolo sono le seguenti:Um.: unità operativa minima: 50.000 mq. O quella minore derivante dalle tavole di piano;Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: 5 mc./mq.;Rc.: rapporto di copertura: max 50% dell'area;H.: altezza: max ml.45;Dc.: distanza dei fabbricati dai confini:H x 0,5 = min. Ml.5;Df.: distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5 = min. Ml. 10;Ds.: distanza dalle strade, misurata in relazione a quelle sulle quali i fabbricati prospettano:A)per le strade di larghezza inferiore a ml.7: distanza dal ciglio stradale min. MI.5;B)per le strade di larghezza da ml.7 a ml.15: distanza dal ciglio stradale min. MI.7,50;C)per le strade di larghezza superiore a ml.15: distanza dal ciglio stradale min. Ml.10;In nessun caso la distanza dall'asse stradale può essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato;Vc.+P.: verde condominiale più parcheggi: 80 mq./100 mq. Di superficie lorda di pavimento di edifici con destinazione non residenziale;P.: parcheggi: min. 50% di Vc.+P. Più 1 mq. Per ogni 10 mc. Del volume totale previsto 7;Aree per i servizi della residenza: 20 mq. Per ogni abitante o per ogni 100 mc. Di costruzione residenziale;A.: autorimesse: minimo un posto macchina per ogni 500 mc. Di costruzione o frazioni di essa, per il solo volume della residenza.Sono consentite le chiostrine, ma non i cortili chiusi su tre o più lati.Ogni intervento nelle presenti aree è subordinato al rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 59