-CEDESI AZIENDA CON LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AREA UNESCO CENTRO STORICO FIORENTINO.-I Mq, l'ubicazione su mappa e le immagini dell'annuncio non corrispondono alle reali caratteristiche dell'azienda. - Studio Ricci, agenzia d'affari; Da oltre 35 anni siamo specialisti in compravendita di aziende, al servizio dell'imprenditore e dei giovani che vogliono mettersi in proprio.Si riporta la deliberazione n. 20 del 27.4.2023 circa leLIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trìnita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nonché nelle vie dei Martelli, dei Servi, della Condotta e in Borgo San Iacopo, via della Vigna Nuova, via Rondinelli, via Strozzi, piazza Strozzi, Porta Rossa, Lungarno Guicciardini, via di Santo Spirito, Lungarno Acciaiuoli, via Lambertesca, via di Parione, via delle Terme, Borgo SS. Apostoli, via dei Pecori, via Pellicceria, via Brunelleschi, Calimala, via Tosinghi, via Vecchietti, via Roma, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività : a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à -porter e abbigliamento firmati; b) librerie; c) gallerie d’arte e antiquari; d) arredamento e design; e) banche e assicurazioni; f) commercio di oggetti preziosi; g) commercio di orologi; h) commercio di oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia; i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti; l) commercio al dettaglio di fiori e piante. Sul Ponte Vecchio è vietata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di: - oggetti preziosi; - orologi; - oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.2. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi. 3. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l’insediamento solo di una delle attività sopra elencate. 4. È altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate agli articoli 2 e 4 ubicate all’interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l’ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale: a) Piazza San Giovanni b) Piazza Duomo c) Piazza della Repubblica d) Piazza Santa Croce e) Piazza della Signoria f) Piazza San Firenze g) Piazza S. Maria Novella h) Piazza Pitti i) Piazza Santo Spirito j) Piazza del Carmine k) Piazza SS. Annunziata3. In Via dei Neri, via Pietrapiana, Borgo La Croce, Borgo San Lorenzo, via Calzaiuoli, Corso, via Guicciardini, via della Spada, Borgo degli Albizi, via dei Cerchi, via dei Tavolini, via Mazzetta, via S. Agostino, via delle Caldaie, via dei Serragli, via Faenza, via Ginori, via Matteo Palmieri, piazza Salvemini, piazza Sant’Ambrogio e piazza Beccaria è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all’art. 2, comma 1, ubicate all’in terno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. È ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in una delle citate strade verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.