1/1diritto di proprietà superficiaria suA)Ufficio sito in Roma, Via Umberto Zanotti Bianco 27, piano terra, interno 1, mq. 58, con annessa soffitta, ubicata al piano 5, interno 19. Identificato al nceu del Comune di Roma al foglio n. 1078, part. 3294, sub. 5, Zc. 6, cat. A10, rendita € 2.200,11. B)posto auto sito in Roma (rm) - Via Zanotti Bianco n. 29, piano terra, interno 3. Identificato al nceu del Comune di Roma al foglio n. 1078, part. 3294, sub. 26, Zc. 6, cat. C6, mq 12, rendita € 26,03.Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà superficiaria avente durata di 99 anni, decorrenti dai rispettivi atti di provenienza ovvero dalla data di stipula della Convenzione con il Comune di Roma (ai sensi dell’art 35 l. N. 865/ 1971) su A)Ufficio sito in Roma (rm) - via Umberto Zanotti Bianco 27, piano terra, distinto con il numero di interno 1, per complessivi mq. 58 di superficie coperta, con annessa soffitta, ubicata al piano 5 e distinta con il numero di interno 19. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1078, part. 3294, sub. 5, Zc. 6, categoria A10, classe 1, vani 3, rendita € 2.200,11. Confina con vano scala, vano ascensore, ufficio interno 2, spazio condominiale, salvo altri;B)posto auto sito in Roma (rm) - Via Zanotti Bianco n. 29, piano terra o meglio ubicato all’interno del cortile condominiale, distinto con il numero di interno 3. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1078, part. 3294, sub. 26, Zc. 6, categoria C6, mq 12, rendita € 26,03. Confina con posto auto 2 sub 25, posto auto 4 sub 27, spazio di manovra, salvo altri. Diritto posto in vendita e destinazione urbanistica:Viene posto in vendita il diritto di superficie concesso e costituito a seguito della stipula dellaConvenzione (ex art 35 legge 22 ottobre 1971 n 865) tra il Comune di Roma e parte debitrice D************con cui veniva concesso il diritto di proprietà superficiaria per la durata di 99 anni (ex art 35 l. 865/71) con atto a rogito del notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma del 27 luglio 2006 rep. N. 39035/20323 e trascritto a Roma 1 in data 02 agosto 2006 al n. 63438 di formalità. Con la detta convenzione stipulata con il Comune di Roma veniva concesso alla parte debitrice D****************** il diritto di proprietà superficiaria (ex art 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865) per la durata di 99 anni decorrenti dalla data di stipula della detta convenzione. All’art 2 della citata convenzione si conviene quanto segue: “La concessione viene effettuata per la durata di 99 (novantanove anni) e potrà essere rinnovata ad istanza del concessionario o suoi aventi causa se presentata almeno un anno prima della scadenza”.L’immobile rientra in un fabbricato realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata con vincoli vigenti derivanti dall'atto d'obbligo a firma del Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 37368 del 26-07-2005 trascritto a Roma 1 in data 27 luglio 2005, reg. Gen. 103322, reg. Part. 60160, che imponeva al proprietario debitore che venisse permanentemente mantenuta la destinazione d'uso dei locali dell'intero edificio.Il fabbricato ricade in zona convenzionata, all’interno del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (cosiddetto secondo p.E.E.P.) ai sensi della Legge 167/62 B36 “Acilia Saline” – comparto “D” pertanto viene posto in vendita il diritto di superficie (durata 99 anni) nel rispetto del prezzo massimo di cessione convenzionato. Sul cespite in questione vi è il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e pertanto, qualora l’aggiudicatario volesse rivendere l'immobile ad un prezzo superiore rispetto al prezzo massimo di cessione, sarà necessario procedere all’affrancazione. L’esperto estimatore, stante il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, nel determinare il valore di stima ha applicato un prezzo non superiore al prezzo massimo di cessione stabilito dalla convenzione per l'immobile in questione.Regolarità edilizia: Il fabbricato è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire 923 del 22-09-2005 e successive d.I.A. Prot. 68030 del 03-08-2006 e prot. 69844 del 31-07-2007. Non risulta sia stato richiesto all'epoca di costruzione del fabbricato il Certificato di Agibilità. Rispetto a quanto autorizzato l'unità immobiliare ad uso ufficio è stata trasformata abusivamente in abitazione attraverso la realizzazione di un angolo cottura e di impianti non a norma, nella zona di ingresso e disimpegno. E’ stata altresì realizzata in difformità al titolo edilizio una tramezzatura atta a creare due vani, soggiorno e camera. L’originaria consistenza era un vano con servizio bagno. Trattandosi di un fabbricato ad uso non residenziale all'interno di un Piano di Zona il cambio di destinazione d'uso non è possibile, visto che il Permesso di Costruire sopra citato è stato rilasciato, con l'atto d'obbligo a firma del Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 37368 del 26-07-2005, a condizione che venisse permanentemente mantenuta la destinazione d'uso non residenziale dei locali dell'intero edificio. Di tale difformità e dell'obbligo della rimessa in pristino dell’unità immobiliare alla destinazione non residenziale, con la rimozione della cucina e di tutti gli impianti non a norma ad essa collegati si è tenuto conto nella valutazione del cespite. Tali abusi ad oggi non sono sanabili, pertanto è’ necessario procedere alla rimessa in pristino come descritto in perizia. Anche la realizzazione della tramezzatura atta a creare due vani, soggiorno e camera da letto non è autorizzata.Corrispondenza catastale:A)Per quanto concerne l’ufficio: la categoria catastale del cespite è a/10 (uffici e studi privato). La planimetria catastale non corrisponde allo stato dei luoghi poiché l’unità immobiliare è stata trasformata in abitazione attraverso la realizzazione di un angolo cottura e di impianti non a norma, nella zona di ingresso e disimpegno. E’ stata altresì realizzata in difformità al titolo edilizio una tramezzatura atta a creare due vani, soggiorno e camera da letto.B) Posto auto: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell’atto di pignoramento. La planimetria catastale corrisponde allo stato dei luoghiFormalità pregiudizievoli e/ o vincoli non cancellabili:A) Convenzione (ex art 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865), per la concessione del diritto di superficie per la durata di 99 anni, a rogito del notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 27 luglio 2006 rep. N. 39035/20323 trascritto a Roma 1 in data 02 agosto 2006 al n. 63438 di formalità . B) Atto d'obbligo a firma del Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 37368 del 26-07-2005, trascritto a Roma 1 il 27.07.2005 reg. Part. 60160 reg. Gen 103322 di formalità che imponeva al proprietario debitore che venisse permanentemente mantenuta la destinazione d'uso dei locali dell'intero edificio.Stato di occupazione: Occupato in forza di contratto di locazione ad uso commerciale (6+6) registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 7 in data 16.10.2019 al n. 6872 serie 3T con decorrenza dal 01/11/2019 al 31/10/2025 con rinnovo automatico di altri sei anni salvo il caso di disdetta di cui all’art. 3 l. 431/1988. L’immobile è categoria castale a/10 (uffici e studi privato) e il contratto di locazione in essere è un contratto di locazione ad uso commerciale. Dai rilievi effettuati dall’esperto estimatore attestanti lo stato dei luoghi emerge che l’immobile viene utilizzato/condotto irregolarmente ad uso abitativo e non ad uso commerciale, e dunque con destinazione diversa dal contratto e dalla categoria catastale dell’immobile. Va precisato che la cantina utilizzata dal conduttore non risulta quella di pertinenza dell’immobile. Canone di locazione annuo: € 4.800,00.Astadev marchio del Gruppo Property Dev - Il tuo partner per investimenti immobiliari in astaCerchi un'opportunità d'investimento immobiliare sicura e vantaggiosa? 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